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Proroga al 29 giugno 2022 dei titoli edilizi in scadenza

Il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili: cosa succede, dunque, ai titoli edilizi in scadenza?

In base a quanto previsto al comma 2 dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del dl n. 18/2020 (decreto Cura Italia), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all’articolo 15 del dpr n. 380/2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.


Il D.L.n. 221/2021, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 e, di conseguenza, tutti gli atti abilitativi saranno ancora validi fino al 29 giugno 2022.

Tale proroga nel settore dell’edilizia riguarda:

  • segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);

  • segnalazioni certificate di agibilità (SCA);

  • autorizzazioni paesaggistiche;

  • autorizzazioni ambientali comunque denominate;

  • il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati.


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