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Obbligo di presentazione del preventivo professionale

  • Immagine del redattore: Giuseppe Di Giovanni
    Giuseppe Di Giovanni
  • 2 apr 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

La legge n. 27 del 24 marzo 2012 (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71) ha avuto un notevole impatto sulla vita dei professionisti e dei cittadini, abolendo le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (ingegneri, architetti, geometri, agronomi etc) ed inserendo l'obbligo di redazione sia di un contratto che di un preventivo di massima circa le prestazioni erogate. Conosciamo insieme gli obblighi di legge a favore sia del cittadino che del professionista.




IL CONTRATTO ED IL PREVENTIVO L'articolo 9 definisce che "il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale". Nello specifico, nel contratto il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Allo stesso tempo, la legge prevede che il compenso del professionista sia prima reso noto al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima che deve contenere obbligatoriamente:

  • i dati completi del professionista;

  • le singole prestazioni con le relative voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

A parere del sottoscritto, inoltre, il preventivo deve riportare almeno i seguenti elementi utili presenti nel successivo contratto:

  • estremi RC professionale (comunque obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 137/2012);

  • modalità di pagamento e di anticipo;

  • autorizzazione privacy

Diffidate dai professionisti e dalla agenzie di vario tipo che non forniscono un preventivo di massima per le prestazioni richieste o che, accettato il preventivo, non richiedono la firma di un contratto formale dalle parti.

La stipula di un contratto tutela sia il cittadino che il professionista rendendo il rapporto lavorativo chiaro e trasparente fin dall'inizio.

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