Le novità della Legge di Bilancio 2022 per l'edilizia
- Giuseppe Di Giovanni
- 3 gen 2022
- Tempo di lettura: 4 min
Con l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2022 sono ufficiali le modifiche e le proroghe previste alle detrazioni fiscali del 110% e agli altri bonus edilizi.

Viene estesa la scadenza della detrazione del 110% (c.d. “superbonus”), per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, rispetto al termine originario del 30 giugno 2022, la detrazione viene prorogata:
fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche a condizione che alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La proroga del superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”.
Visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi
Viene inoltre confermata la necessità di apporre il visto di conformità - già prevista in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura - anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Inoltre, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese, secondo le disposizioni dell’art. 119, comma 13-bis del DL n. 34/2020, rispetto ai prezzari individuati dal decreto Mise del 6 agosto 2020 e a valori massimi che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.
Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera, gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.
Cessione del credito e sconto in fattura con profili di rischio
Vengono confermate le previsioni contenute nel DL 157/2021, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, i cui contenuti sono stati trasfusi nei commi da 28 a 36 della Legge di Bilancio 2022. In particolare, vengono rafforzati i controlli preventivi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, consentendo all’Agenzia delle entrate la facoltà di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche che presentano particolari profili di rischio.
Proroga delle altre detrazioni
La Legge di Bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2024 le seguenti detrazioni edilizie:
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ordinario e per le opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico);
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni edilizie del 50% su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare);
per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (“sisma bonus ordinario”);
per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione (detrazione del 50% su unammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per il 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024);
per la sistemazione del verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili (“bonus verde” del 36% nel limite annuale di 5.000 euro).
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 anche il credito d'imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti (comma 713).
Bonus facciate
Viene prorogata al 2022 anche la detrazione per le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. La percentuale della detrazione spettante viene ridotta però dal 90 al 60%.
Detrazione per abbattere le barriere architettoniche
Con il comma 42, viene istituita una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute:
per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli
edifici:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi (in 5 quote annuali) oppure optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Comentarios