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Bonus facciate 2020: cosa c'è da sapere

  • Immagine del redattore: Giuseppe Di Giovanni
    Giuseppe Di Giovanni
  • 16 mar 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale destinato agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

(Fonte immagine: https://www.schiavispa.it/blog/costruire/riqualificazione-energetica-edifici-esistenti-intervenire-facciate-balconi/)


In cosa consiste e chi può fruirne Il bonus, consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti - e documentati - nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (ad esempio i professionisti in regime forfettario). Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare, i contribuenti interessati devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all'ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all'attività d’impresa, arte o professione.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.


Requisiti necessari per il bonus e lavori inclusi La condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il cittadino può richiedere al Comune di appartenenza il Certificato di Destinazione Urbanistica per avere informazioni certe sulla zona territoriale dove ricade il proprio immobile. Sono disponibili per alcuni Comuni le tavole di Piano Regolatore on line.


Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico etc.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Nel caso di interventi per l'efficienza energetica, i lavori devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del MISE dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.


Lo Studio Tecnico Agroforestale Dr Giuseppe Di Giovanni offre servizi di consulenza specialistica sia per la progettazione delle opere oggetto di bonus che per la direzione dei lavori. Contattateci per fissare un appuntamento!




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