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CERTIFICAZIONE ENERGETICA SICILIA: TUTTE LE NOVITÀ PER I PROPRIETARI

  • Immagine del redattore: Giuseppe Di Giovanni
    Giuseppe Di Giovanni
  • 7 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

La Regione Sicilia ha pubblicato (nella Gazzetta ufficiale delle Regione siciliana n. 62 del 18 dicembre 2020) il decreto del 27 novembre con oggetto le “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici“. Le Linee Guida si sono rese necessarie, oltre per facilitare in Sicilia il recepimento dei suddetti decreti legislativi, in preparazione all’imminente aggiornamento del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS).



Le linee guida analizzano e recepiscono in particolar modo i seguenti aspetti del dlgs 48/2020:

  • le nuove definizioni relative agli impianti;

  • l’obbligatorietà di redazione dell’APE e relativa esenzione;

  • i casi soggetti ad obbligo di dotazione dell’APE;

  • i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE;

  • la redazione dell’APE: le procedure e le modalità di trasmissione;

  • l’APE per singola unità immobiliare o per singolo edificio;

  • gli edifici di nuova costruzione ed edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti;

  • gli edifici esistenti;

  • il metodo di calcolo e requisiti della prestazione energetica;

  • la validità dell’APE e le sanzioni in materia.

Cosa cambia per i proprietari di casa e per chi fa redigere un attestato di prestazione energetica per un proprio immobile?

Il certificatore energetico abilitato ha l'obbligo di effettuare il sopralluogo dell'unità immobiliare oggetto di certificazione redigendo un apposito verbale: dubitate fortemente di chi non farà firmare nulla durante il sopralluogo anche perché il verbale deve essere allegato - pena nullità del documento - all'attestato di prestazione energetica registrato in Regione.


Relativamente gli allegati obbligatori, il certificatore dovrà inviare in Regione:

  • Fotocopia di un documento d'Identità del soggetto certificatore (Allegato obbligatorio soltanto nel caso di APE consegnato in forma cartacea).

  • Libretto di centrale o d'impianto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 26.06.2009. (Allegato obbligatorio: se non si allega il file è necessario indicare nelle note dell' APE la motivazione della mancata allegazione, scegliendo tra:

  1. non è presente un impianto di riscaldamento e/4) produzione di acqua calda sanitaria;

  2. non è stata ancora effettuata la prima messa in servizio dell'impianto stesso;

  3. il generatore è dismesso e non è collegato alla rete di alimentazione del combustibile;

  4. il proprietario, pur avvertito dell'obbligo di dotazione e delle relative sanzioni, non lo ha consegnato al certificatore.)

  • Fotografia dell'immobile.


Se chi effettua il sopralluogo non vi richiede le informazioni minime di cui sopra diffidate della competenza del certificatore.


Il nostro studio effettua sopralluoghi e certificazioni energetiche da oltre sette anni: contattateci per richiedere un appuntamento o un preventivo scrivendo a digiovanni.giu@gmail.com o al 3884908108.


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