Attenzione ai limiti del Superbonus 110%
- Giuseppe Di Giovanni
- 3 ago 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Maggiore chiarezza dall'Agenzia Delle Entrate sul Superbonus al 110% destinato a chi esegue una ristrutturazione fino al 31 dicembre 2021.

Non ci soffermeremo sui requisiti degli interventi per accedere ma bensì sui requisiti che deve possedere chi vuole usufruire del bonus nonché sulla tipologia di immobili che possono godere degli interventi previsti.
CHI PUO' USUFRUIRE DEL SUPERBONUS? Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
i condomìni
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
gli Istituti autonomi case popolari (Iacp). Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
QUANTO E' POSSIBILE DETRARRE?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici. Il credito maturato può essere:
ceduto al fornitore ed esecutore dei lavori;
ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Infine, la parte non utilizzata di detrazione in un determinato anno non può essere utilizzata negli anni successivi.
FACCIAMO UN ESEMPIO PRATICO Tizio sostiene a luglio 2020 una spesa di 30.000 euro per interventi di efficienza energetica maturando grazie al Superbonus un importo a titolo di detrazione pari a 33.000 euro (110% della spesa sostenuta).Qualora l’imposta lorda del periodo d’imposta 2020 non fosse capiente (ad esempio, 6.300 euro), la differenza di 300 euro (6.300 - 6.600) non può essere detratta per incapienza. Tale importo residuo si presume possa essere trasformato in credito d’imposta con due possibili opzioni:- cessione ad altri soggetti.Tizio intende utilizzare l’importo della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2021): l’importo dovuto a beneficio può essere detratto in 5 quote di pari importo, per cui gli spetterà la detrazione di 6.600 euro per ciascun anno.La quota residua della detrazione non detratta per incapienza (nell'esempio pari a 300 euro) non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere chiesta a rimborso.- utilizzo in compensazione;
PER QUALI EDIFICI/STRUTTURE E' POSSIBILE USUFRUIRE DEL SUPERBONUS?
Condomini: in questo caso l'intervento realizzato a favore del Condominio sulle parti comuni "traina"sulle unità immobiliari singole;
Unità immobiliari singole: se funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno ubicate all'interno di edifici plurifamiliari (es: appartamenti con ingresso indipendente/porzioni di bifamiliari etc). Ogni contribuente/beneficiario può godere dell'agevolazione per massimo 2 unità;
Singole unità immobiliari: ville/villini.
Unità immobiliari comunque dotate di un impianto di riscaldamento e con uno stato urbanistico/catastale legittimo.
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
RISULTATI E CONSIGLI Se non possedute unità immobiliari indipendenti o funzionalmente indipendenti ed il condominio non decide di eseguire gli interventi trainanti (ammesso che riesca a trovare un'impresa che voglia acquisire solo il credito generato senza alcun versamento di denaro) il consiglio è di eseguire comunque i lavori (se necessari), usufruendo comunque delle attuali agevolazioni fiscali esistenti.
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