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La cedolare secca per gli immobili commerciali

  • Immagine del redattore: Giuseppe Di Giovanni
    Giuseppe Di Giovanni
  • 22 lug 2019
  • Tempo di lettura: 2 min

Il 2019 ha introdotto un'importante novità per i contratti degli immobili ad uso commerciale: la cedolare secca.

Cos'è la cedolare secca La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

La cedolare è applicabile solo dalle persone fisiche.



Per quali immobili Fino al 2018 la cedolare era applicabile soltanto per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.

A partire dal 2019 l’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo commerciale classificati nella categoria catastale C/1 e con una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%. Il conduttore può essere una persona fisica o una società mentre il proprietario deve essere una persona fisica che agisce al di fuori di attività di impresa, arti e professioni.

Attenzione ai vecchi contratti La norma prevede che il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 era già in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale

Il nostro studio è spcializzato nella stipula di contratti di locazione e nell'assistenza alla registrazione degli stessi. Inoltre, l'esperienza maturata in materia SUAP ci permette di affiancare l'imprenditore sia per la scelta dell'immobile che per l'avvio attività

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