Sottomisura 5.2: contributo a fondo perduto 100% per ripristinare i danni aziendali
- Giuseppe Di Giovanni
- 23 lug 2018
- Tempo di lettura: 4 min
La sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” è finalizzata al sostegno degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da avversità abiotiche quali calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici, o da avversità biotiche (calamità naturali da fitopatie o epizoozie). Conosciamo insieme questo importante bando.

Beneficiari I beneficiari delle sottomisura sono gli agricoltori (imprenditori agricoli) o loro associazioni, nonché, per le sole infrastrutture, gli Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.
Interventi previsti Nell’ambito della presente sottomisura possono essere finanziati interventi sulle infrastrutture danneggiate, sulle strutture (terreni, fabbricati ed impianti), sulle dotazioni aziendali (acquisto di macchine e attrezzature), nonché interventi di ripristino di impianti di colture poliennali e del patrimonio zootecnico danneggiati da eventi calamitosi, fitopatie ed epizoozie.
Avversità abiotiche Gli interventi verranno attivati di volta in volta in relazione alla tipologia di evento calamitoso intervenuto, riconosciuto formalmente dall’Autorità competente che provvede alla delimitazione dell’areale danneggiato, che abbia causato la distruzione del potenziale agricolo e/o zootecnico aziendale in misura pari o superiore al 30%. Gli interventi destinati alle aziende agricole danneggiate possono consistere in: a) ripristino e/o ricostruzione di beni immobili ed infrastrutture; b) ricostituzione di piantagioni pluriannuali; c) ripristino e/o ricostruzione di invasi aziendali di accumulo idrico e relativi impianti di distribuzione interaziendali e aziendali; d) ripristino e sistemazioni fondiarie compresa la viabilità poderale; e) ricostituzione del patrimonio zootecnico danneggiato e/o distrutto dall’evento; f) ricostituzione delle macchine e delle attrezzature agricole danneggiate
Avversità biotiche Riguardo le fitopatie, in prima applicazione gli interventi saranno rivolti agli investimenti per il ripristino di impianti arborei, danneggiati dai seguenti patogeni: con riferimento al pero il batterio Erwinia amylovora, alle drupacee il virus della Sharka (PPV), per gli agrumi il virus della Tristeza (CTV). Tuttavia, come previsto dalla sottomisura, successivamente il sostegno potrà interessare anche altri organismi nocivi, per i quali il Servizio Fitosanitario abbia riconosciuto, con provvedimento regionale, le condizioni di rischio fitosanitario. Gli interventi sono essenzialmente mirati a ricostituire gli impianti arborei, oggetto di attacchi da parte di organismi dannosi ai vegetali, comprese le eventuali operazioni di estirpazione.
Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità Per l’ammissibilità dell’istanza è necessario che: -la struttura danneggiata fosse efficiente, funzionale e rispondente a tutti i requisiti di legge prima del verificarsi dell’evento; -il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione dell’ordinaria manutenzione; -esista un diretto nesso di causalità tra l’evento e il danno.
E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Condizioni di ammissibilità specifiche per le avversità abiotiche Alla data della presentazione della domanda di aiuto, dovranno ricorrere le seguenti condizioni: a) riconoscimento formale, da parte delle Autorità pubbliche competenti, (Decreto MIPAAF ai sensi del D.Lgs. n. 102/04 e s.m. e i., Ordinanza PCdM di Protezione Civile ai sensi della Legge n. 225/92 e ss.mm.ii.) dell’evento calamitoso nell’area interessata all’intervento; b) ubicazione dell’azienda oggetto di intervento all'interno della delimitazione territoriale riportata nell'atto di riconoscimento formale dell’evento da parte della richiamata Autorità competente; c) presenza di danni determinati dall’evento, che hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo, ai sensi dell'art. 18(3) del reg. (UE) n. 1305/2013.
Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, con esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento. Il sostegno non potrà interessare spese connesse a colture annuali.
Condizioni di ammissibilità specifiche per le avversità biotiche (fitopatie) Possono presentare istanza gli agricoltori, in forma singola o associata, che al momento della domanda hanno subito un danno alla coltura arborea, in ordinario stato di manutenzione, interessata dalla fitopatia, in misura non inferiore al 30% della superficie aziendale totale destinata, in prima applicazione, ad agrumi (per il CTV), pomacee (per Erwinia amylovora), drupacee (per la Sharka). La percentuale del danno subito è calcolata in termini di superficie sottoposta ad espianto in esecuzione di una misura ufficiale (ordinanza, prescrizione) emanata del Servizio Fitosanitario Regionale, rapportata alla superficie aziendale complessiva della coltura interessata, desumibile dal fascicolo aziendale. La misura fitosanitaria suddetta, adottata a seguito di un controllo ufficiale in applicazione degli articoli 14, 15 e 17 del Dlgs.vo n. 214/2005, deve risultare emanata in data antecedente a quella della domanda di aiuto. Non è ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante, senza il successivo reimpianto.
Tipologia, durata e intensità dell’aiuto L’intensità del sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per l’attuazione delle operazioni ammissibili previste dalla sottomisura, nei limiti minimi e massimi di seguito descritti.
Avversità abiotiche La spesa minima ammissibile, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di cui sopra, è pari a euro 10.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale o nel caso di calamità naturale o evento catastrofico. La spesa massima ammissibile, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di cui sopra, è pari a euro 150.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale ed euro 400.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di calamità naturale o evento catastrofico. Per tutti gli interventi l’aliquota di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile, rientrante nei limiti minimi e massimi di spesa descritti.
Avversità biotiche (fitopatie) Il sostegno è concesso sotto forma di contributo, in conto capitale, pari al 100 % dei costi ammissibili, per interventi di ricostituzione realizzati da agricoltori. L’importo massimo concedibile è pari ad € 150.000,00 per beneficiario, mentre l’importo minimo ammissibile è pari ad € 6.000,00 per beneficiario.
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