La C.I.L.A. in tempo di bandi (PSR e non solo)
- Giuseppe Di Giovanni
- 8 lug 2017
- Tempo di lettura: 3 min

Molti bandi - se non tutti - prevedono tra i vari requisiti dei progetti la cantierabilità degli stessi.
Cos’è la cantierabilità?
Per cantierabilità s’intende, in modo pragmatico, la possibilità di iniziare immediatamente tutte le lavorazioni edilizie una volta presentato il progetto (o ottenere la cantierabilità entro un certo periodo di tempo). In relazione ad alcune variabili, su tutte la presenza di vincoli ambientali o paesaggistici, occorre ottenere tutti i nulla osta da parte degli enti che "vigilano"sul vincolo (Sovrintendenza dei beni culturali, Corpo Forestale etc).
Quando i progetti riguardano una nuova edificazione o un’opera soggetta a concessione edilizia, gli sportelli per le attività produttive (i famosi "SUAP") velocizzano l'iter burocratico grazie alle conferenze dei servizi.
Ma per le opere "minori"interne, che non prevedono aumento di cubatura o cambi di destinazioni d'uso urbanistico la CILA (comunicazione d’inizio lavori asseverata) è senza dubbio lo strumento più idoneo considerando l'immediata possibilità di iniziare i lavori.
La comunicazione d’inizio lavori asseverata richiede l’intervento di un professionista tecnico e le lavorazioni possono partire subito senza la necessità di dover versare oneri al Comune (salvo le spese di istruttoria della pratica).
La CILA può essere utilizzata, generalmente, per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività edilizia libera e, comunque, per interventi che non riguardano le strutture. Allora quand'è possibile presentare la CILA? Di seguito un breve elenco delle opere realizzabili.
– Interventi di manutenzione straordinaria: all’interno di questa categoria risiedono anche l’apertura di porte interne (tranne nel caso in cui riguardino parti strutturali dell’edificio ed implichi un incremento dei parametri urbanistici) cosi come il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari purché non vari la destinazione d’uso assentita.
-Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
–Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità (o comunque entro un termine che non oltrepassi i 90 giorni).
–Opere a pavimentazione e di finitura degli spazi esterni che siano contenute entro i margini dell’indici di permeabilità (laddove stabilito dagli strumenti urbanistici comunali). –Pannelli fotovoltaici senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici. –Pannelli solari e termici, privi di serbatoio di accumulo esterno.
–Aree ludiche senza fini di lucro.
–Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
– Eventuali modifiche di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa.
Tali tipologie d’interventi in edilizia possono essere effettuate, pertanto, tramite una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), da presentare allo sportello unico per l’edilizia (SUE) prima del loro inizio, unitamente alla documentazione tecnica resa necessaria in relazione al progetto.
Perché la CILA può essere molto importante nei bandi PSR (e nella vita quotidiana)?
Questo procedimento velocizza sensibilmente l’inizio dei lavori caricando, di fatto, il professionista della grande responsabilità circa la conformità degli interventi previsti agli strumenti urbanistici ed alla legge. Di conseguenza, per applicare questa procedura edilizia occorre che il professionista (ed i committenti) siano a conoscenza della conformità urbanistica del bene oggetto dei lavori senza la quale, in fase di controllo, la CILA verrebbe rigettata.
In fabbricati assentiti legittimamente (anche agricoli), facendo molta attenzione al regime vincolistico, la CILA agevola la realizzazione degli impianti a servizio del fabbricato, della variazione della distribuzione interna, del frazionamento etc rendendo immediatamente cantierabile un progetto altrimenti soggetto all’iter burocratico dei Comuni.
La comunicazione d’inizio lavori asseverata permette, infine, anche di sanare diverse tipologie di abusi edilizi (purché non riguardino le parti strutturali) e mettere in regola l’immobile immediatamente, previo pagamento di una sanzione. Faremo ulteriori approfondimenti successivamente.
Lo Studio Tecnico Agroforestale Dr Giuseppe Di Giovanni fornisce assistenza tecnica per la presentazione di CILA, progettazione e direzione lavori in ambito urbano ed extraurbano. Per maggiori informazioni contattateci immediatamente.
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