I lavori in edilizia libera
- Giuseppe Di Giovanni
- 5 apr 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Spesso numerosi clienti mi contattato chiedendo quali opere possono fare liberamente e quali dietro apposita autorizzazione o permesso comunale.
La disciplina che regolamenta l’edilizia libera è contenuta nel DPR 380/01 come recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016 per quanto riguarda la Sicilia. Prima di elencare gli interventi liberi è bene precisare che questi devono essere, comunque, svolti nel rispetto delle normative vigenti di settore in merito alla sicurezza (del cantiere e degli impianti), nel rispetto e tutela dei beni artistici e ambientali e in base alle normative regionali e al piano di urbanizzazione locale vigente.
Tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera possiamo includere:
a. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall’articolo 1, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; b. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di rampe o di ascensori esterni; c. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; f. l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi; g. le recinzioni di fondi rustici;
h. le strade poderali; i. le opere di giardinaggio; j. il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie; k. le cisterne e le opere connesse interrate; l. le opere di smaltimento delle acque piovane; m. le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole; n. le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri; o. le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918; p. l’installazione di pergolati e pergotende a copertura di superfici esterne a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria; q. la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione.
In particolare per quanto riguarda la manutenzione ordinaria possiamo includere opere intese alla riparazione, sostituzione o rinnovamento delle finiture esterne di un edificio, senza modificarne i caratteri originari. Rientrano nella manutenzione ordinaria, ad esempio, le opere di riparazione o sostituzione del manto di copertura del tetto, purché si mantenga la forma, pendenza delle falde e materiali.
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